Adozione

L’adozione è un istituto volto a proteggere e tutelare la crescita del minore in stato di abbandono attraverso l’accoglienza definitiva in un nucleo familiare.
Adottare significa aprire nella propria famiglia uno spazio per l'accoglienza di un bambino nato da altri e che ha una storia che ha bisogno di essere continuata con dei genitori con cui formerà una nuova famiglia.
L'adozione si divide in:
- nazionale: riguarda i bambini dichiarati adottabili (in stato di abbandono permanente) da un Tribunale per i Minorenni italiano.
- internazionale: riguarda bambini di nazionalità straniera residenti all'estero.
L'adozione è consentita ai coniugi uniti in matrimonio da almeno 3 anni oppure che abbiano convissuto in maniera stabile e continuativa 3 anni prima del matrimonio. La famiglia adottiva deve essere in grado di dare al bambino serenità, affetto e cura.
La procedura per l'adozione può essere avviata in qualsiasi momento.
È importante che la famiglia abbia maturato la disponibilità ad accogliere un bambino con la sua storia e la sua esperienza.
Per l’adozione nazionale non è previsto alcun costo.
Per l’adozione internazionale non è previsto alcun costo per tutta la fase preadottiva che si conclude con la pronuncia da parte del tribunale per i minorenni del decreto di idoneità o di inidoneità.
In caso di idoneità, la fase successiva che prende avvio dal conferimento di incarico ad un ente autorizzato per lo svolgimento della procedura di adozione internazionale all’estero, è soggetta ai costi stabiliti dagli enti autorizzati stessi. Tali costi devono attenersi ai parametri concordati con la Commissione adozioni internazionali. Presso il sito della Commissione, alla voce I costi dell’adozione si trovano le informazioni su tali parametri.
I coniugi che intendono rendersi disponibili all'adozione possono rivolgersi direttamente ai Tribunali per i Minorenni. La presentazione della dichiarazione di disponibilità deve essere preceduta da un percorso informativo-formativo.
Le leggi di riferimento sono la legge 476 del 1998 e la legge del 2001.
Alcuni principi:
- ogni bambino ha diritto di essere amato e di crescere nella propria famiglia
- il ricorso all'adozione è possibile solo dopo aver esperito tutti i tentativi affinchè la famiglia di origine possa occuparsi del suo bambino
- maggiore controllo, trasparenza e sostegno in tutto il percorso adottivo